Detrazione “ritardata” per le fatture a cavallo d’anno
La detrazione IVA si può esercitare solo quando l’imposta è esigibile e la fattura è stata effettivamente ricevuta.
La regola del “15 del mese” consente, in alcuni casi, di far concorrere una fattura ricevuta e registrata entro il 15 del mese successivo nella liquidazione del mese di effettuazione.
Questa facoltà però non vale per le operazioni dell’anno precedente, quindi le fatture di dicembre 2025 ricevute via SdI a gennaio 2026 vanno in liquidazione 2026.
Se la fattura è ricevuta a dicembre 2025 ma non registrata entro dicembre, può comunque rientrare nella dichiarazione IVA 2025 entro il 30 aprile 2026.
Se SdI non recapita, la “ricezione” coincide con la presa visione/scarico dal portale Fatture e Corrispettivi.

